In ogni distretto di Corte di Appello sono istituite una o più Corti di Assise e una o più Corti di Assise di Appello che giudicano rispettivamente dei reati attribuiti alla loro competenza o sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di Assise. La composizione del collegio delle Corti di Appello e delle Corti di Assise di Appello prevede la presenza di 6 giudici popolari.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'ufficio è prestato fuori del comune di residenza (legge 10 aprile 1951, n. 287 - riordinamento dei giudizi di assise).
A chi si rivolge
Ai cittadini che possiedono i Requisiti di legge e presentano domanda per l'iscrizione all'albo.
Cosa fare per
Per iscriversi all'albo dei Giudici Popolari, bisogna far richiesta compilando il modulo specifico disponibile presso l'ufficio elettorale
Requisiti
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di corte d'assise d'appello.
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (albo dei giudici popolari di corte d'assise);
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore (albo dei giudici popolari di corte di assise di appello);
- buona condotta morale.
- Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.