Riassunto del testo di legge in vigore dal 14 ottobre al 13 novembre 2020:
REGOLE DI BASE
- avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto. E' consentita la rimozione del DPI esclusivamente quando sia garantito l'isolamento e nei locali di casa... . Possono essere usatilizzate mascherine di comunità (monouso o lavabili, anche autoprodotte);
- obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (1m);
ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19 SI APPLICANO LE SEGUENTI MISURE:
a) i soggetti con infezione respiratoria con febbre maggiore a 37,5°C devono rimanere nel proprio domicilio e contattare il medico curante;
b) è vietato l'assembramento nei parchi, nelle ville e nei giardini pubblici (va mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o loro cari, alle aree gioco dei suddetti luoghi, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta (con operatori di custodia) con l'obbligo del rispetto delle apposite linee guida;
d) è consentito svolgere attività sportive o motoria all'aperto, purchè nel rispetto della distanza interpersonale di due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (escluso accompagnatore per le persone non completamente autosufficenti);
e) per gli eventi e le competizioni sportive riguardanti gli sport individuali è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% della capienza totale (non oltre i 1000 spettatori all'aperto e i 200 in luoghi chiusi). E' fatto obbligo dell'assegnazione dei posti a sedere, l'adeguato ricambio d'aria e il distanziamento interpersonale di un metro;
f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (presso palestre, piscine, ecc...) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento;
g) lo svolgimento degli sport di contatto è consentito da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche. Sono vietattutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
h) è vietato l'ingresso in Italia, o chi non in quarantena preventiva, a tutti coloro che per le attività sportive professionali non sia stato effettuato un test molecolare almeno 72 ore antecedenti l'arrivo;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;
l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite secondo le indicazioni delle Regioni e delle Province Autonome;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazia, anche all'aperto, sono svolti con posti contrassegnati e distanziati e a condizione del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Il numero massimo di spettatori è di 1000 per gli spettacoli all'aperto e di 200 per quelli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
n) restano sospese le feste e le attività che abbiano luogo in sala da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civile o religiose sono consentite con la partecipazione massimao di 30 persone. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonchèdi evitare di ricevere persone conviventi di numero superiorea sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi;
o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
p) le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei Protocolli dedicati;
q) il servizio di riapertura al pubblico dei musei e degli atri istituti e luoghi di cultura è assicurato a condizione che i detti istituti e luoghi, tenendo conto delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonchè dei flussi dei visitatori;
r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni grado e ordine, le scuole continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nell' as 2020/2021. Sono consentiti corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi specialistici delle attività tiroci delle professioni sanitarie e mediche possono proseguire anche in modalità di non in presenza. Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche o pretiche, per l'accesso alla preofessione di autotrasportatore;
s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del MIUR;
u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle isitutzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e isituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
v) le amministrazioni di appartenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli di carattere universitario del personale delle FFOO e delle Forze Armate, anche con il ricorso di attività didattica ed esami a distanza;
z) le attività dei centri benessere, dei centri termali, dei centri culturali e dei centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità in relazione alla situazione epidemiologica nei propri territori;
aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorsi;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza (e affini) è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
cc) sono limitati gli accessi agli istituti penitenziari e agli istituti penali per minorenni. ;
dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessarioall'acquisto dei beni;
ee) le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonchè la ristorazione con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.00, fermo restando l'obbligo di distanza di sicurezza interpresonale di almeno un metro;
ff) restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo della distanza interpersonale di un metro;
gg) le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni o le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
hh) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonchè le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) Il Presidente della Regione dispone la Programmazione del servizio erogato dalle aziendei di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzato al contenimento dell'emergenza COVID-19;
ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti, c) attivazione di protocolli di sicurezza anti-contagio, d) siano incentiva le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.