DPCM del 13 ottobre 2020

13 ottobre 2020

Sintesi del Decreto

Data di Pubblicazione

13 ottobre 2020

Argomenti

Riassunto del testo di legge in vigore dal 14 ottobre al 13 novembre 2020:

REGOLE DI BASE

  • avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto. E' consentita la rimozione del DPI esclusivamente quando sia garantito l'isolamento e nei locali di casa... . Possono essere usatilizzate mascherine di comunità (monouso o lavabili, anche autoprodotte);
  • obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (1m);

ALLO SCOPO DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19 SI APPLICANO LE SEGUENTI MISURE:

a) i soggetti con infezione respiratoria con febbre maggiore a 37,5°C devono rimanere nel proprio domicilio e contattare il medico curante;

b) è vietato l'assembramento nei parchi, nelle ville e nei giardini pubblici (va mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o loro cari, alle aree gioco dei suddetti luoghi, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;

c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta (con operatori di custodia) con l'obbligo del rispetto delle apposite linee guida;

d) è consentito svolgere attività sportive o motoria all'aperto, purchè nel rispetto della distanza interpersonale di due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (escluso accompagnatore per le persone non completamente autosufficenti);

e) per gli eventi e le competizioni sportive riguardanti gli sport individuali è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% della capienza totale (non oltre i 1000 spettatori all'aperto e i 200 in luoghi chiusi). E' fatto obbligo dell'assegnazione dei posti a sedere, l'adeguato ricambio d'aria e il distanziamento interpersonale di un metro;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (presso palestre, piscine, ecc...) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento;

g) lo svolgimento degli sport di contatto è consentito da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche. Sono vietattutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;

h) è vietato l'ingresso in Italia, o chi non in quarantena preventiva,  a tutti coloro che per le attività sportive professionali non sia stato effettuato un test molecolare almeno 72 ore antecedenti l'arrivo;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;

l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite secondo le indicazioni delle Regioni e delle Province Autonome;

m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazia, anche all'aperto, sono svolti con posti contrassegnati e distanziati e a condizione del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Il numero massimo di spettatori è di 1000 per gli spettacoli all'aperto e di 200 per quelli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

n) restano sospese le feste e le attività che abbiano luogo in sala da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civile o religiose sono consentite con la partecipazione massimao di 30 persone. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonchèdi evitare di ricevere persone conviventi di numero superiorea sei. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi;

o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

p) le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei Protocolli dedicati;

q) il servizio di riapertura al pubblico dei musei e degli atri istituti e luoghi di cultura è assicurato a condizione che i detti istituti e luoghi, tenendo conto delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonchè dei flussi dei visitatori;

r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni grado e ordine, le scuole continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nell' as 2020/2021. Sono consentiti corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi specialistici delle attività tiroci delle professioni sanitarie e mediche possono proseguire anche in modalità di non in presenza. Sono consentiti i corsi abilitanti  e le prove teoriche o pretiche, per l'accesso alla preofessione di autotrasportatore;

s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

t) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del MIUR;

u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle isitutzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e isituzioni, avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

v) le amministrazioni di appartenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli di carattere universitario del personale delle FFOO e delle Forze Armate, anche con il ricorso di attività didattica ed esami a distanza;

z) le attività dei centri benessere, dei centri termali, dei centri culturali e dei centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità in relazione alla situazione epidemiologica nei propri territori;

aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorsi;

bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza (e affini) è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

cc) sono limitati gli accessi agli istituti penitenziari e agli istituti penali per minorenni. ;

dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessarioall'acquisto dei beni;

ee) le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonchè la ristorazione con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.00, fermo restando l'obbligo di distanza di sicurezza interpresonale di almeno un metro;

ff) restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo della distanza interpersonale di un metro;

gg) le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni o le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;

hh) restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonchè le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ii) Il Presidente della Regione dispone la Programmazione del servizio erogato dalle aziendei di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzato al contenimento dell'emergenza COVID-19;

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti, c) attivazione di protocolli di sicurezza anti-contagio, d) siano incentiva le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.