DPCM del 18 ottobre 2020

19 ottobre 2020

Modifiche ed integrazione al Dpcm del 13 ottobre

Data di Pubblicazione

19 ottobre 2020

Argomenti

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020

SICUREZZA SANITARIA E URBANA

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

COMPETIZIONI ED ALLENAMENTI SPORTIVI

Sono consentiti soltanto gli eventi, le competizioni e gli allenamenti riguardanti gli sport individuali e di squadra (anche di contatto) riconosciuti di interesse nazionale o regionale. In tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Obbligatoria la prenotazione, assegnazione preventiva del posto a sedere, distanza interpersonale di 1 metro (in tutte le direzioni);

ATTIVITA' LUDICHE

Le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo  sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

MANIFESTAZIONI, SAGRE E CONVEGNI

- sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale
- sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

ATTIVITA' DIDATTICHE (EDUCATIVE E PROFESSIONALI)

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia (asili) continua a svolgersi in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00;
Sono consentiti:
- i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
- i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole (abilitazione e prove teoriche e pratiche per l'accesso alla professione di trasportatore e sul buon funzionamento del tachigrafo);
- i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza
- gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP.
Le università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza.

ATTIVITA' E SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo.

 

Il testo integrale e l'allegato A, sono disponibili al seguente link:

[Testo DPCM 18 ottobre 2020  -  Allegato A]