Riassunto dell'Ordinanza e dell'allegato A.
Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia
ORDINA
lo svolgimento delle seguenti misure relative all'attività:
I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale hanno la possibilità di utilizzare previa valutazione clinicai tamponi antigenici rapidi durante l’attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti. Nella fornitura sono compresi i necessari DPI. Se vi è l'impossibilità di effettuare i test rapidi presso il proprio studio professionale, possono fruire di strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con le Aziende ULSS.
Sarà cura del medico che ha eseguito il tampone:
- comunicare l’esito al paziente ed informa l’interessato del percorso seguente. In caso di esito negativo è registrato nel sistema informativo ed è rilasciata attestazione al paziente:
- registrare l’esito se positivo nel sistema informativo;
- valutare le condizioni cliniche, e dispone la misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone di conferma, quando previsto;
- prendere in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie, come la sanificazione ordinaria degli ambienti.
- dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, e per i contatti stretti, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale (quarantena). Inoltre prendono in carico i propri assistiti posti in isolamento o quarantena fornendo ai soggetti interessati le informazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, dotandosi, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi.
Nel momento in cui individuano un caso con esito positivo:
- avviano le azioni per l’identificazione dei contatti stretti del soggetto (contact tracing) concentrandosi prioritariamente sull’esposizione di conviventi ed eventuali familiari;
- registrano tempestivamente il provvedimento di quarantena e le informazioni relative al contact tracingnegli applicativi con le modalità concordate con Azienda Zero;
- se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell’isolamento o della quarantena;
- in caso di necessità ai fini INPS, sulla base del provvedimento contumaciale rilasciano le certificazioni previste per legge per l’assenza dal lavoro.
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS assicurano tempestivamente la messa a disposizione delle informazioni relative ai provvedimenti contumaciali circa gli assistiti del medico e intraprendono tutte le eventuali ulteriori azioni necessarie (es. contact tracing,disposizioni contumaciali) con particolare attenzione ai contesti lavorativi, alle collettività e alle comunità frequentate dal soggetto.
Azienda Zero assicura l’integrazione dei diversi sistemi informativi a garanzia della tracciabilità, rendicontazione e monitoraggio e mette a disposizione delle Strutture Regionali e delle Aziende ULSS specifici cruscotti per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione.
Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l'ordinanza n. 141 del17.10.2020 e l'ordinanza n. 145 del 26.10.2020.
Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall'ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti delPresidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.