Regione Veneto - Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020

31 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 24 novembre 2020.

Data di Pubblicazione

31 ottobre 2020

Argomenti

Riassunto dell'Ordinanza e dell'allegato A.

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia

ORDINA

lo svolgimento delle seguenti misure relative all'attività:

I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale hanno la possibilità di utilizzare previa valutazione clinicai tamponi antigenici rapidi durante l’attività ambulatoriale o domiciliare a favore dei propri assistiti. Nella fornitura sono compresi i necessari DPI. Se vi è l'impossibilità di effettuare i test rapidi presso il proprio studio professionale, possono fruire di strutture fisse e/o mobili rese disponibili dai Comuni/Protezione civile, valorizzando la collaborazione delle Amministrazioni locali anche attraverso specifici accordi con ANCI, in accordo con le Aziende ULSS.

Sarà cura del medico che ha eseguito il tampone:

- comunicare l’esito al paziente ed informa l’interessato del percorso seguente.  In caso di esito negativo è registrato nel sistema informativo ed è rilasciata attestazione al paziente:

- registrare l’esito se positivo nel sistema informativo;

- valutare le condizioni cliniche, e dispone la misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone di conferma, quando previsto;

- prendere in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie, come la sanificazione ordinaria degli ambienti.

- dispongono,  per  i  soggetti  con  esito  positivo  del  test  per  Covid-19, e  per i contatti stretti,  quando  necessario,  il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale (quarantena). Inoltre prendono in carico i propri assistiti posti in isolamento o quarantena fornendo  ai  soggetti  interessati  le  informazioni  igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, dotandosi,  con    oneri    a    proprio    carico,    di    sistemi    di    piattaforme  digitali  che consentano il contatto  ordinario  e  prevalente  con  i pazienti fragili e cronici gravi.
Nel  momento  in  cui individuano un caso con esito positivo:
- avviano le  azioni  per  l’identificazione  dei  contatti  stretti  del  soggetto (contact  tracing) concentrandosi  prioritariamente  sull’esposizione  di  conviventi  ed  eventuali familiari;
- registrano tempestivamente il provvedimento di quarantena e le informazioni relative al contact tracingnegli applicativi con le modalità concordate con Azienda Zero;
- se richiesto, provvedono a rilasciare copia del provvedimento indicando i termini di inizio e fine dell’isolamento o della quarantena;
- in  caso  di  necessità  ai  fini  INPS,  sulla  base  del  provvedimento  contumaciale  rilasciano  le certificazioni previste per legge per l’assenza dal lavoro.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS assicurano    tempestivamente    la    messa    a    disposizione    delle    informazioni    relative    ai provvedimenti contumaciali circa gli assistiti del medico e intraprendono  tutte  le  eventuali  ulteriori  azioni  necessarie  (es. contact  tracing,disposizioni contumaciali) con particolare attenzione ai contesti lavorativi, alle collettività e alle comunità frequentate dal soggetto.

Azienda Zero assicura   l’integrazione   dei   diversi   sistemi   informativi   a   garanzia   della   tracciabilità, rendicontazione e monitoraggio e mette  a  disposizione  delle  Strutture  Regionali  e  delle  Aziende ULSS  specifici  cruscotti  per  il monitoraggio  delle  attività  e  per  la  rendicontazione.

 

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l'ordinanza n. 141 del17.10.2020 e l'ordinanza n. 145 del 26.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall'ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti delPresidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.