Validità del Decreto
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
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Ad integrazione dei precedenti Decreti Presidenziali del Consiglio dei Ministri, si elenca di seguito l'aggiornamento sulle nuove misure adottate dal Governo.
Fonte del riassunto: Autonomie Locali Italiane.
Integrazioni dal Comune.
04 novembre 2020
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'igiene costante e accurata delle mani.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante
Nota: in dettaglio tutte le Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
In questo nuovo Decreto, il Governo ha voluto territorializzare, a livello regionale, le chiusure a seconda della fascia di rischio contagio. L’Italia viene divisa in 3 aree di rischio, differenziate in base a tre scenari di rischio, che dipendono dal coefficiente di rischio come risultato del monitoraggio di 21 parametri oggettivi. Ovvero aree del territorio nazionale da uno scenario:
Gli ingressi e le uscite delle regioni e delle province autonome dai tre scenari saranno decisi con ordinanza del Ministero della Salute (efficacie per un minimo 15 gg) e dipenderanno dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione.
Link alla pagina istituzionale del Governo per la consultazione dell'intero DPCM 3 novembre 2020
In base alla Ordinanza del Ministero della Salute, la Regione del Veneto è stata classificata in Zona Gialla, ovvero i cittadini e le imprese all'interno di questo territorio devono rispettare le misure standard nazionali.
Assieme al Veneto si trovano la regione: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana e Umbria.
Di seguito le indicazioni prescritte:
LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE NELLA FASCIA SERALE
CHIUSURA PIAZZE O STRADE AL PUBBLICO
LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO
PARCHI VILLE E GIARDINI
SPORT E PALESTRE
BAR E RISTORANTI
AUMENTO DIDATTICA A DISTANZA
SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI
IN PA MASSIMO SMART WORKING E SCAGLIONAMENTO ORARI USCITA
RAFFORZAMENTO MISURE CONTENITIVE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI SABATO E DOMENICA
CHIUSURA MUSEI - TEATRI - SALE SPETTACOLO
LUOGHI DI CULTO
CHIUSURA CORNER SCOMMESSE VIDEO GIOCHI
Le Regioni Puglia e Sicilia
Sono state classificate in Zona Arancione, con le seguenti restrizioni:
LIMITE AGLI SPOSTAMENTI
LIMITI SPOSTAMENTI DAL COMUNE DI RESIDENZA
BAR E RISTORAZIONE
Le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta
Sono state classificate in Zona Rossa, con le restrinzioni più serrate, ovvero:
LIMITE AGLI SPOSTAMENTI
SOSPENSIONE ATTIVITA COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI
BAR E RISTORANTI
SPORT
SCUOLA: IN PRESENZA ASILI, ELEMENTARI E I MEDIA
SMART WORKING