Regione Veneto - Ordinanza n. 168 del 12 novembre 2020

13 novembre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19

Data di Pubblicazione

13 novembre 2020

Argomenti

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

Misure di carattere generale

  1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro.
  2. È consentito svolgere attività sportiva (2 m di stanziamento), mentre le attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili ( almeno un metro di distanziamento) al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree.
  3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare;
  4. Divieto di commercio in forma del mercato, tranne nei Comuni dove sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020;
  5. Le prime due ore dell'apertura degli esercizi commerciali dedicate ai soggetti con almeno 65 anni  (formente raccomandato);
  6. sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico e l'insegnamento di educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;
  7. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
  8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico.

Misure relative ai giorni prefestivi e festivi

  1. Parchi commerciali e le strutture di vendita sono chiuse al pubblico (*);
  2. vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica (*)
  3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

* = fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

Ulteriori misure

  1. rimodulazione della programmazione del trasporto pubblico locale al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto;
  2. nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica;

Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020;

E’ prorogata fino al 22 novembre 2020 l’ordinanza n. 141 del 17.10.2020, fatta eccezione per quanto previsto dalla lett. A del dispositivo.

 

La versione integrale del testo al link del BUR:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=433575