Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia
ORDINA
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dal 26 novembre 2020 al 4 dicembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
Misure di carattere generale
- È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro.
- È consentito svolgere attività sportiva (2 m di stanziamento), mentre le attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili ( almeno un metro di distanziamento) al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree.
- L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
- Divieto di commercio in forma del mercato, tranne nei Comuni dove sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; c) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
- Le prime due ore dell'apertura degli esercizi commerciali dedicate ai soggetti con almeno 65 anni (formente raccomandato);
- Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
- È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;
- in tutti gli esercizi di commercio: a) esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente; b) esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati; c) esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
- Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione attraverso le seguenti applicazioni: a) è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite; b) garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri. In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore.
- Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole;
- Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
- La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
Misure relative ai pediatri di libera scelta
- I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020, riprodotto nell’allegato 2) della presente ordinanza;
- Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo;
- Il rispetto da parte dei pediatri di libera scelta delle disposizioni ad essi relative del protocollo di cui all’allegato 2) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione;
Ulteriori disposizioni
- Gli enti di governo del trasporto pubblico locale rimodulano la programmazione;
- Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.
Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dal 26 novembre 2020 al 4 dicembre 2020;
E’ prorogata fino al 4 dicembre 2020 l’Ordinanza n. 141 del 17.10.2020, fatta eccezione per quanto previsto dalla lett. A del dispositivo, e la lett. B) dell’ordinanza n. 145 del 26.10.2020.
La versione integrale del testo al link del BUR:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=434956
(seguono allegati)
156_OPGR_2020_11_24_N0156_All_1_434956.pdf
156_OPGR_2020_11_24_N0156_All_2_434956.pdf