Regione Veneto - Ordinanza n. 159 del 27 novembre 2020

27 novembre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19

Data di Pubblicazione

27 novembre 2020

Argomenti

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dal 28 novembre 2020 al 4 dicembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

 A. Misure per gli esercizi commerciali al dettaglio

  1. Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali per la quale “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”;
  2. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  3. E’ riconfermata la disposizione dell’ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali: a) esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita 1 cliente; b) esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.
  4. Ai fini del controllo sull’applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali: a) è obbligato ad apporre all’ingresso dell’esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite e garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata; adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all’esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l’uso effettivo delle mascherine.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore.

     Per tutto quanto non modificato dalla presente ordinanza, valgono le disposizioni delle ordinanze n. 156 del 24.11.2020 e n. 158 del 25.11.2020.

Disposizioni finali

La presente ordinanza ha effetto dal 28 novembre 2020 al 4 dicembre 2020.

 

La versione integrale del testo al link del BUR:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=435208