Il Presidente della Regione del Veneto, alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, ordina le seguenti misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti:
- E’ consentita, dalle ore 15.00 e fino alle 18.00, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
- I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.
- È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
- È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.