Iscrizione negli elenchi comunali
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
rende noto
1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 sono invitati a iscriversi, non più tardi del 31 luglio 2023, negli elenchi integrativi comunali.
2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Buona condotta morale;
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
3 – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
IL SINDACO
MANZAN Rino