AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

19 aprile 2023

Data di Pubblicazione

19 aprile 2023

Iscrizione negli elenchi comunali


IL SINDACO


Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise;
Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;


rende noto


1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 sono invitati a iscriversi, non più tardi del 31 luglio 2023, negli elenchi integrativi comunali.
2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Buona condotta morale;
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
3 – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

IL SINDACO
MANZAN Rino

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Domanda

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